IMPORTAZIONE DI CANI

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  1. Admin Vittoria
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    VIETATO SE HANNO MENO DI 3 MESI e 21 GIORNI DI VITA


    Lo ricorda il Ministero della Salute con due note ufficiali del Direttore Marabelli.
    - 7 maggio 2005
    - E' vietato introdurre in Italia - da Paesi comunitari e da Paesi terzi - cani di età inferiore ai tre mesi. Lo precisa, in una dettagliata nota, la Direzione generale della Sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della Salute.
    Il Ministero spiega - anche in seguito a una specifica richiesta formulata dallo stesso dicastero alla Commissione Europea - che a tutt'oggi non è stata predisposta alcuna autorizzazione generale per l'introduzione in Italia, da Paesi terzi, per motivi commerciali, di cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi e che quindi tali movimenti devono ritenersi vietati.
    E' possibile introdurre in Italia cuccioli di età inferiore ai tre mesi (per motivi non commerciali), ma tale movimentazione deve essere subordinata alla somministrazione del vaccino antirabbia.
    La Commissione precisa che il vaccino deve essere somministrato nel rispetto delle indicazioni fornite dalle case produttrici e che proprio le case specificano che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di tre mesi.
    Occorre considerare inoltre che il vaccino è considerato valido ventuno giorni dopo la
    somministrazione. Insomma, per ragioni diverse, è vietato portare in Italia cani, gatti e furetti di età interiore ai tre mesi e ventuno giorni, sia per motivi commerciali, sia per motivi non commerciali. Si tratta di un principio importantissimo.
    Su questo fronte l'Enpa è da tempo impegnata con l'obiettivo di stroncare il traffico di cuccioli - soprattutto di cani di razza - provenienti dai Paesi dell'Est. Tali cuccioli vengono spesso importati da commercianti senza scrupoli e messi in vendita negli esercizi commerciali o nelle fiere.
    Sull'argomento, il senatoreEttore Bucciero ha presentato di recente una interpellanza. Di seguito si riporta, integralmente, il testo della direttiva del Ministero della Salute e la circolare - che il dicastero cita - relativa all' applicazione del regolamento comunitario sull'introduzione di cani, gatti e furetti.
    MINISTERO DELLA SALUTE
    DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
    DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
    UFFICIO III
    ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
    TRENTO
    SERVIZI VETERINARI LORO SEDI
    ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
    SERVIZIO VETERINARIO
    SEDE UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI
    LORO SEDI
    POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI
    LORO SEDI
    E. p.c.
    UFFICIO VIII
    UFFICIO X
    Prot.n. DGVA-III/4508/P-I-4-C-B/10
    Allegati (nota della Direzione generale).
    OGGETTO: REGOLAMENTO 998/2003/CE
    Movimentazione degli animali da compagnia.
    Esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia.
    La Commissione europea, a seguito di un'apposita richiesta formulata da questa Direzione generale, ha fornito, con nota E2/JF/rd (05) D/52011 datata 26 gennaio 2005, taluni chiarimenti circa l'applicazione del Regolamento in oggetto, in particolare per quanto concerne l'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia dei cani, dei gatti e dei furetti.
    In tale nota la Commissione osserva come il Regolamento citato faccia riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione della vaccinazione degli animali nei confronti della rabbia, alle raccomandazioni fornite dai laboratori di fabbricazione dei vaccini nell'ambito delle procedure di registrazione del farmaco; in generale, rileva la Commissione, nelle istruzioni fornite dalle case produttrici è precisato che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi.
    Tuttavia nella nota dell'Esecutivo comunitario si precisa anche come, riguardo all'introduzione nei territori degli Stati membri di animali di età inferiore ai tre mesi, ma vaccinati, deve ritenersi valida una vaccinazione così eseguita qualora le Autorità competenti del Paese di origine dell'animale confermino che per il vaccino utilizzato registrato sia espressamente precisato, nelle indicazioni della casa produttrice, che il medesimo può essere utilizzato per gli animali di età inferiore ai tre mesi.
    Ciò posto si informa inoltre che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 4.2.2005 la decisione della Commissione del 2 febbraio 2005 (2005/91/CE), che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica. Tale decisione dispone tra l'altro che, senza pregiudizio degli articoli 6 e 8 del regolamento 998\2003\CE, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, punto b) del medesimo, la vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.
    In conclusione, quindi, fatta salva la sussistenza delle specifiche condizioni in merito alla possibilità di vaccinare gli animali prima dell' età di tre mesi, in linea generale un animale può essere considerato vaccinato validamente nei confronti della rabbia, e quindi atto alla movimentazione nel territorio comunitario o verso lo stesso in provenienza dai Paesi terzi, soltanto a partire dall'età di 3 mesi più 21 giorni; ciò ovviamente qualora non sia richiesta la titolazione degli anticorpi nei confronti dl virus della rabbia in relazione alla provenienza odestinazione dell'animale.
    In considerazione di tutto quanto procede, e facendo particolare riferimento alla nota di questa Direzione Generale prot. N.DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10 del 27 ottobre 2004, che ad ogni buon fine si allega, occorre richiamare l' attenzione di codesti Enti sul fatto che il divieto di introduzione degli animali in Italia, dai Paesi membri, al seguito di viaggiatori o per fini commerciali richiamato nella nota medesima può persistere limitatamente agli animali di età inferiore ai tre mesi non vaccinati o vaccinati ma non nel rispetto di quanto sopra evidenziato; infatti gli animali di età inferiore ai tre mesi, ma vaccinati secondo le succitate condizioni poste dalla Commissione europea, possono, per quanto finora esposto, essere movimentati e introdotti nel territorio nazionale; ciò ovviamente dopo almeno 21 giorni dall'esecuzione della vaccinazione stessa.
    Inoltre appare senz'altro opportuno mettere in rilievo come le autorità competenti, in relazione ai tempi del rilascio per gli animali del passaporto comunitario di cui alla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003, non possano non tenere conto di quanto rappresentato dalla Commissione europea nonché della succitata 2005\91\CE. Per quanto concerne invece specificamente le introduzioni dei cani e dei gatti dai Paesi terzi si evidenzia inoltre che la decisione della Commissione del 3 dicembre 2004 (2004\839\CE) riguarda le condizioni per i
    movimenti non commerciali degli animali giovani, come si può infatti evincere dal testo del titolo nella versione inglese, e non per quelli commerciali, come erroneamente riportato nel titolo della versione in italiano; riguardo a tale decisione si coglie l'occasione per far presente altresì che questa Direzione generale non ha a tutt'oggi predisposto alcuna autorizzazione generale per le introduzioni dai Paesi terzi di animali (cani e gatti) di età inferiore ai 3 mesi, non vaccinati per la rabbia, e quindi, ciò stante, tali movimenti devono ritenersi vietati.
    Tutto ciò considerato si invitano pertanto codesti Enti, ciascuno per la arte di propria competenza, a voler osservare gli aspetti rilevati con la presente nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività riguardo alla materia trattata.
    Il Direttore Generale MINISTERO DELLA SALUTE
    DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
    DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI UFFICIO
    III
    ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
    REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
    LORO SEDI
    ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
    SEDE
    UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI
    LORO SEDI
    E, p.c.
    UFFICIO VIII
    UFFICIO X
    Prot. n. DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10
    OGGETTO: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 998\2003\CE.
    MOVIMENTAZIONE INTRACOMUNITARIA DI CANI, GATTI E FURETTI DI ETA'
    INFERIORE AI TRE MESI.
    Con riferimento all'oggetto si comunica per opportuna conoscenza di codesti Enti e, per quanto di competenza, per la successiva attività di indirizzoe coordinamento rivolta ai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, che questo Ministero ha informato le Ambasciate degli Stati membri dell' Unione europea, dandone contestualmente comunicazione alla Commissione europea, circa la sussistenza del divieto di introduzione in Italia di cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, sia se spediti per fini commerciali e sia se movimentati al seguito dei
    rispettivi proprietari o responsabili.
    Il divieto su evidenziato discende dal disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento 998\2003\CE, richiamato peraltro dall'articolo 10 della direttiva 92\65\CEE (modificato dall'articolo 22 del citato Regolamento), che concede ai singoli Stati membri la possibilità di, eventualmente, autorizzare le movimentazioni degli animali di cui trattasi, e quindi dal fatto che il Ministero della salute non ha adottato finora l'apposita determinazione finalizzata ad autorizzare le introduzioni in Italia degli animali di età inferiore ai tre mesi provenienti dai Paesi membri. Ciò posto non appare superfluo ricordare in questa sede che, sempre in relazione a
    quanto stabilito dal nuovo articolo 10 della direttiva 92\65\CEE, i cani, i gatti e i furetti, per poter essere oggetto di scambi comunitari di natura commerciale, devono essere identificati singolarmente (tramite tatuaggio o microchip) nonché muniti del passaporto individuale della decisione 2003\803\CE, attestante le condizioni richieste a seconda della destinazione degli animali. L'intera partita di animali, inoltre, deve essere scortata da uncertificato sanitario attestante, tra l'altro, l'avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli, di una visita clinica degli animali
    nelle 24 ore precedenti la spedizione.
    In relazione a quest'ultimo aspetto appare opportuno portare a conoscenza di codesti Enti che questa Direzione Generale ha posto un quesito alla Commissione europea inteso a conoscere se il certificato sanitario per gli scambi commerciali dei cani, dei gatti e dei furetti, debba essere quello previsto dall'Allegato E, parte 1, della direttiva 92\65\CEE come modificata dal Regolamento 1282\2002\CE; ciò considerato che tale Allegato non viene richiamato esplicitamente dall'articolo 10 della direttiva 92\65\CE e prevede anche l'attestazione della sussistenza, per le partite di animali, dei requisiti di cui all'articolo 4 della citata direttiva.
    In attesa delle determinazioni che la Commissione europea intenderà assumere al riguardo si ritiene, comunque, che i cani, i gatti e i furetti (ovviamente, per il momento, di età superiore ai tre mesi) introdotti in Italia possano essere scortati da un certificato sanitario non conforme all' Allegato E, parte 1, del Regolamento 1282\2002\CE ma che comunque attesti le condizioni poste dalla direttiva 92\65\CE e successive modifiche. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
    distinti saluti.
    Roma, lì 27 ottobre 2004 Il Direttore Generale

    fonte: http://img.poliziadistato.it/docs/note_del...ella_salute.pdf
     
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